Benvenuti al sito dell'AVIS comunale di Valmadrera. In queste pagine troverete tutto (o quasi) sulle iniziative dell'associazione AVIS Valmadrera e tutto per diventare donatori. Buona navigazione a tutti.


STATUTO

Finalità e strutture


Art. 1) È costituito il "Gruppo Sportivo AVIS Valmadrera - Associazione sportiva dilettantistica"

Art. 2) L'Associazione ha sede in Valmadrera via Fatebenefratelli n° 6

Art. 3) I colori sociali dell'Associazione sono azzurro - bianco

Art.4) L'Associazione è motivata dalla decisione del Consiglio Direttivo dell'A.V.I.S. di Valmadrera di promuovere lo sport come strumento di maturazione personale e di impegno sociale, di operare per fini ricreativi, di solidarietà e per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L'Associazione aderisce al Centro Sportivo Italiano, del quale rispetta lo Statuto ed i Regolamenti, può praticare le discipline e le attività sportive dallo stesso proposte ed organizzate. L'Associazione può anche affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del CONI delle quali parimenti si impegna a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti.
L'associazione non ha alcun fine di lucro

Art. 5) Le finalità dell'Associazione sono:
   a) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento.
   b) propagandare il nome dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue, attraverso la promozione di attività sportive, culturali e ricreative.
L'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà a titolo meramente esemplificativo organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con il CSI, con enti pubblici ed enti similari, anche internazionali, organizzare attività, iniziative, corsi, scuole di sport in favore dei propri associati.
Potrà intrattenere rapporti con Istituti di Credito.
L'associazione potrà, inoltre, svolgere in via non prevalente e sussidiaria attività di tipo commerciale a favore dei soci e dei terzi nel rispetto delle vigenti normative fiscali e tributarie.

I tesserati


Art. 6) Possono essere tesserati dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. I tesserati si dividono in:
   a) Atleti, che praticano attività sportiva
   b) non Atleti, che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'associazione sportiva
Art. 7) L'ammissione all'Associazione avviene tramite richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo. Il vincolo sportivo ha durata annuale e coincide con l'anno associativo CSI.
Art. 8) Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I tesserati maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. I diritti dei tesserati minorenni vengono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.
Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.
Art. 10) La qualità di tesserato si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il tesserato può essere espulso quando ponga in essere comportamneti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il tesserato interessato.
Contro i provvedimenti suddetti il tesserato può presentare ricorso al Comitato CSI di appartenenza e, in ultima istanza, al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
Art. 11) La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di tesserato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
Art. 12) Il decesso del tesserato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

L'assemblea


Art. 13) Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei tesserati ed il Consiglio Direttivo.
Art. 14) L'Assemblea dei tesserati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati purchè in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 15) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative o mediante invio di lettera o tramite fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno
Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati, personalmente o rappresentati ai sensi dell'articolo 9), purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun tesserato spetta un solo voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art. 17) In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.
Art. 18) L'Assemblea ordinaria degli associati approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di cinque. Delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva, delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo. All'Assemblea degli associati compete la valutazione e la determinazione degli orientamenti relativi al Congresso del Comitato CSI di appartenenza.
L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza del 50% degli associati e con la maggioranza del 51% dei presenti sulle modifiche statutarie, sull'approvazione e modifica dei regolamenti associativi e sullo scioglimento dell'associazione, nonchè sulla nomina dei liquidatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Il consiglio direttivo

Art. 19) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 membri scelti tra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
È fatto divieto per i componenti del Consiglio Direttivo, di assumere analoghe cariche presso altre Associazioni del C.S.I. e di Federazioni che svolgono la medesima attività.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e l'Amministratore.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
   a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
   b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
   c) compilare i regolamenti interni;
   d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
   e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
   f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
   g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
   h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
Art. 20) Qualora durante il mandato vengano a mancare uno più consiglieri, si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i 2/3 dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 21) Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dall'Amministratore.
Art. 22) Le cariche associative sono a titolo gratuito. Potranno essere corrisposti dei rimborsi spese.
Art. 23) E' incompatibile la qualità di associato con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione. Le eventuali prestazioni saranno svolte dagli associati al solo fine di contribuire alla regolare vita dell'Associazione. Potranno essere corrisposti dei rimborsi spese.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 24) Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Il patrimonio

Art. 25) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione ed associative versate dagli associati, da eventuali contributi di privati o enti pubblici o da eventuali beni di proprietà dell'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra gli associati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Art. 26) L'anno associativo val dal 1° settembre al 31 agosto e coincide con l'anno sportivo del Centro Sportivo Italiano. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'anno associativo. Il bilancio deve essere poi presentato, per conoscenza, al Consiglio Direttivo dell'AVIS di Valmadrera.
Art. 27) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 28) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazione, allo statuto ed al regolamento organico del Centro Sportivo Italiano, nonchè alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei tesserati in data 19 luglio 2010.